Mese di Dicembre, 2016

Rottamazione delle cartelle di pagamento

Entro il 31 marzo 2017, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del DPR 602/73.

Fermo restando che:

  • il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017
  • e il restante 30% nell’anno 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni,
  • in rate di pari ammontare,
  • nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:
  1. delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  2. di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonchè di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il contribuente che decide di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli, dovrà inviare entro il 31 marzo 2017 apposita dichiarazione (Modello DA1), con le modalità e in conformità alla modulistica che Equitalia ha pubblicato sul proprio sito internet.

Nell’istanza il contribuente dovrà indicare anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 5, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce l’istanza, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2016. Non vi sono distinzioni neppure in ordine all’ente impositore, perché vi rientrano, tra l’altro, anche i tributi comunali e regionali.

Sono espressamente esclusi:

  • le risorse proprie tradizionali (come dazi e accise) previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’Iva riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • i crediti da condanna della Corte dei conti;
  • le sanzioni pecuniarie di natura penale;
  • le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione è ammessa ma limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Come e quando pagare

Entro il 31 maggio 2017 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

  1. a) per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; b) per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Abbiamo detto che nell’istanza il contribuente dovrà indicare anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, optando per una delle seguenti alternative:

  1. pagamento in un’unica soluzione (versamento del 100% entro luglio 2017);
  2. in 5 rate: – 1a rata a luglio 2017 (24% del dovuto); – 2a rata a settembre 2017 (23% del dovuto); – 3a rata a novembre 2017 (23% del dovuto); – 4a rata ad aprile 2018 (15% del dovuto); – 5a rata a settembre 2018 (15% del dovuto);
  3. oppure se si vuole pagare in 2, 3, o 4 rate è necessario indicare uno dei codici della TABELLA che si trova nelle istruzioni del Modello e che corrisponde alla soluzione scelta.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  1. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
  2. mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento tramite domiciliazione sul c/c;
  3. presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Si rammenta che con il fatto che è stato inserito anche il 2016 nella definizione agevolata, entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ovvero notificato l’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

 

 

 

 

INTERESSI LEGALI

Con Decreto del 7 dicembre 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato la misura del saggio di interesse legale, fissandola allo 0,1% a partire dal 1° gennaio 2017, al posto dello 0,2% fissato per tutto il 2016.

Questa modifica non è automatica ma viene stabilita sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Di conseguenza anche in caso di ravvedimento operoso gli interessi legali saranno inferiori a partire dal 2017, ricordiamo che gli interessi partono dal giorno successivo al termine previsto per il versamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

In questa tabella si riportano le modifiche al tasso d’interesse legale subite nel corso degli anni:

NORMA ATTUATIVA PERIODO DI VALIDITÀ MISURA TASSO INTERESSE LEGALE
Art. 1284, C.c. fino al 15.12.1990 5%
Legge n. 353/90 dal 16.12.1990 al 31.12.1996 10%
Legge n. 662/96 dal 01.01.1997 al 31.12.1998 5%
DM 10.12.1998 dal 01.01.1999 al 31.12.2000 2,5%
DM 11.12.2000 dal 01.01.2001 al 31.12.2001 3,5%
DM 11.12.2001 dal 01.01.2002 al 31.12.2003 3%
DM 1.12.2003 dal 01.01.2004 al 31.12.2007 2,5%
DM 12.12.2007 dal 01.01.2008 al 31.12.2009 3%
DM 04.12.2009 Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 1%
DM 07.12.2010 Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 1,5%
DM 12.12.2011 Dal 01.01.2012 al 31.12.2013 2,5%
DM 12.12.2013 Dal 01.01.2014 1%
DM 11.12.2014 Dal 01.01.2015 0,5%
DM 11.12.2015 Dal 01.01.2016 0,2%
DM 07.12.2016 Dal 01.01.2017 0,1%

F24 cartaceo per i contribuenti no partita Iva

I contribuenti non soggetti Iva torneranno a pagare le imposte e i contributi in banca anche per importi sopra i 1.000 euro. Con l’approvazione del Disegno di legge di conversione del Dl n. 193/2016 salta l’obbligo della delega di pagamento F24 telematico per i pagamenti sopra i 1.000 euro, senza che siano state effettuate compensazioni. Si torna, quindi, al cartaceo per pagamenti con un saldo finale superiore a 1.000 euro senza che siano state effettuate compensazioni. Nulla cambia invece nel caso in cui nell’F24 siano effettuate delle compensazioni con crediti, in questo caso dovranno essere utilizzate le modalità di presentazione dell’F24, in vigore ormai dal 1° ottobre 2014, che prevedono quanto segue:

  • se per effetto delle compensazioni effettuate, l’F24 presenta un saldo finale di importo pari a zero, il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti).
  • se per effetto delle compensazioni effettuate, l’F24 presenta un saldo finale di importo positivo, il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
Caricando...