DIVERSE FORME PACE FISCALE

Diverse forme di PACE FISCALE 2019, previsti nel decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019.

1) Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – ART. 1:

I contribuenti possono regolarizzare gli importi che derivano dai processi verbali di constatazione (PVC),consegnati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del decreto fiscale) in materia di:

  • imposte sui redditi e relative addizionali;
  • contributi previdenziali;
  • ritenute;
  • imposte sostitutive;
  • Irap;
  • Ivie e Ivafe;
  • Iva;

presentando la relativa dichiarazione integrativa entro il 31.05.2019,

2) Definizione agevolata di avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e atti di recupero – ART. 2

Tali atti, notificati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del Decreto fiscale), non impugnati e ancora impugnabili entro la stessa data, potranno essere definiti con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni né interessi.
La definizione agevolata si applica anche:

  • agli inviti a comparire: entro il 23.11.2018 potranno essere definiti gli inviti a comparire notificati entro il 24.10.2018, con il versamento delle maggiori somme indicate in tali inviti;
  • agli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, non ancora perfezionati. I contribuenti potranno allora versare entro il 13.11.2018 (entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale) le maggiori imposte definite negli accertamenti con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, e delle imposte indirette.

3) Definizione agevolata imposte sul consumo di sigarette elettroniche –ART. 8

E’ possibile definire in misura agevolata i debiti tributari relativi all’imposta sul consumo (dovuta ai sensi dell’art. 62-quater commi 1 e 1-bis del D.lgs. 504/1995), maturati fino al 31.12.2018, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato.
Ai fini della definizione dovrà essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli apposita istanza entro il 30.04.2019, secondo la modulistica che sarà pubblicata dall’Agenzia stessa entro il 28.02.2019.
4) Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. rottamazione-ter) ART. 3:

I debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, potranno essere estinti senza sanzioni né interessi purché il contribuente manifesti tale volontà di definizione presentando apposita istanza entro il 30.04.2019

5) Stralcio dei debiti fino a mille Euro – ART. 4

I debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010, di valore residuo fino a mille Euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) alla data del 24.10.2018 (di entrata in vigore del Decreto fiscale), saranno automaticamente annullati. L’annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.2018.

6) Definizione agevolata liti pendenti – ART. 6

Le controversie con le Entrate che, alla data del 24.10.2018 (entrata in vigore del Decreto fiscale) risultano pendenti in ogni stato o grado di giudizio, potranno essere definite pagando un importo pari al valore della lite (per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate).
La definizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda entro il 31.05.2019

7) Dichiarazione integrativa speciale – ART.9

I contribuenti potranno correggere errori o omissioni delle dichiarazioni presentate entro il 31.12.2017 ai fini:

  • delle imposte dirette e relative addizionali;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • delle ritenute;
  • dei contributi previdenziali;
  • dell’ Irap;
  • dell’ Iva.

L’integrazione degli imponibili avverrà presentando una dichiarazione integrativa speciale entro il 31.05.2019

8) Regolarizzazione associazioni sportive dilettantistiche – ART. 7

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche inscritte nel registro del CONI possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale (sopra descritta) per tutte le imposte dovute e per ciascun anno d’imposta nel limite di 30.000 Euro di imponibile annuo. La regolarizzazione è preclusa se l’ammontare delle imposte accertate o contestate, relativamente a ciascun periodo d’imposta, è superiore a 30mila Euro per ciascuna imposta accertata o contestata. In tali casi sarà comunque possibile avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti.

 

Riduzione termini per detrarre l’iva

Con la pubblicazione del testo del DL 50/2017 sul Supplemento Ordinario n. 20/L della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/17, sono in vigore le misure approvate dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017.
In particolare viene prevista  una rilevante riduzione dei termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sui beni acquistati o importati e sui servizi acquistati nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.

Il decreto prevede che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA possa avvenire, al più tardi, entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto in questione è sorto. Sinora, stante il disposto dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, l’esercizio del diritto alla detrazione è concesso entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo.

In base alla norma appena introdotta, dunque, il termine per esercitare il suddetto diritto viene ridotto di due anni. La dichiarazione IVA relativa al 2017 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2018, per cui la detrazione dell’imposta assolta sulle operazioni di acquisto per le quali il momento di esigibilità è sorto nel corso del 2017 dovrebbe essere esercitata entro quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento.

ritenute 4% condomini

Per i condomìni ritenute all’appaltatore secondo le «vecchie» modalità

L’art. 1 comma 36 della L. 232/2016 ha modificato l’art. 25-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 600, riguardante le ritenute del 4% operate dal condominio, nel momento in cui effettua il pagamento del corrispettivo, a titolo d’acconto dell’imposta dovuta (IRPEF o IRES) dall’appaltatore. In particolare, per effetto dell’introduzione del comma 2-bis, nell’ambito del citato art. 25-ter, si dispone che il versamento delle suddette ritenute è effettuato dal condominio, quale sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500 euro. Anche qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo, il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento: – entro il 30 giugno; – ed entro il 20 dicembre di ogni anno.

Con riferimento alla decorrenza della nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2017, è stato, in primo luogo, chiarito che le nuove modalità di versamento si applicano anche alle ritenute relative al mese di dicembre 2016: di conseguenza, solo se le stesse superavano il suddetto importo di 500 euro, sussisteva l’obbligo del relativo versamento entro lo scorso 16 gennaio 2017.

Come precisato nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate, infatti, il condominio ha la facoltà di procedere al versamento delle ritenute in esame secondo le modalità preesistenti, cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro.

Si ricorda, in ultimo, che la L. 232/2016 ha, ulteriormente, introdotto il comma 2-ter all’art. 25-ter del DPR 600/73. Mediante tale modifica normativa è stato previsto che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi sia eseguito dai condomìni tramite: – conti correnti bancari o postali a loro intestati; – ovvero secondo altre modalità, da stabilire con decreto ministeriale, idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L’inosservanza di tale obbligo è, peraltro, punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

Rottamazione delle cartelle di pagamento

Entro il 31 marzo 2017, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del DPR 602/73.

Fermo restando che:

  • il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017
  • e il restante 30% nell’anno 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni,
  • in rate di pari ammontare,
  • nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:
  1. delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  2. di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonchè di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il contribuente che decide di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli, dovrà inviare entro il 31 marzo 2017 apposita dichiarazione (Modello DA1), con le modalità e in conformità alla modulistica che Equitalia ha pubblicato sul proprio sito internet.

Nell’istanza il contribuente dovrà indicare anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 5, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce l’istanza, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2016. Non vi sono distinzioni neppure in ordine all’ente impositore, perché vi rientrano, tra l’altro, anche i tributi comunali e regionali.

Sono espressamente esclusi:

  • le risorse proprie tradizionali (come dazi e accise) previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’Iva riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • i crediti da condanna della Corte dei conti;
  • le sanzioni pecuniarie di natura penale;
  • le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione è ammessa ma limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Come e quando pagare

Entro il 31 maggio 2017 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

  1. a) per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; b) per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Abbiamo detto che nell’istanza il contribuente dovrà indicare anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, optando per una delle seguenti alternative:

  1. pagamento in un’unica soluzione (versamento del 100% entro luglio 2017);
  2. in 5 rate: – 1a rata a luglio 2017 (24% del dovuto); – 2a rata a settembre 2017 (23% del dovuto); – 3a rata a novembre 2017 (23% del dovuto); – 4a rata ad aprile 2018 (15% del dovuto); – 5a rata a settembre 2018 (15% del dovuto);
  3. oppure se si vuole pagare in 2, 3, o 4 rate è necessario indicare uno dei codici della TABELLA che si trova nelle istruzioni del Modello e che corrisponde alla soluzione scelta.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  1. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
  2. mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento tramite domiciliazione sul c/c;
  3. presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Si rammenta che con il fatto che è stato inserito anche il 2016 nella definizione agevolata, entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ovvero notificato l’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

 

 

 

 

INTERESSI LEGALI

Con Decreto del 7 dicembre 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato la misura del saggio di interesse legale, fissandola allo 0,1% a partire dal 1° gennaio 2017, al posto dello 0,2% fissato per tutto il 2016.

Questa modifica non è automatica ma viene stabilita sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Di conseguenza anche in caso di ravvedimento operoso gli interessi legali saranno inferiori a partire dal 2017, ricordiamo che gli interessi partono dal giorno successivo al termine previsto per il versamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

In questa tabella si riportano le modifiche al tasso d’interesse legale subite nel corso degli anni:

NORMA ATTUATIVA PERIODO DI VALIDITÀ MISURA TASSO INTERESSE LEGALE
Art. 1284, C.c. fino al 15.12.1990 5%
Legge n. 353/90 dal 16.12.1990 al 31.12.1996 10%
Legge n. 662/96 dal 01.01.1997 al 31.12.1998 5%
DM 10.12.1998 dal 01.01.1999 al 31.12.2000 2,5%
DM 11.12.2000 dal 01.01.2001 al 31.12.2001 3,5%
DM 11.12.2001 dal 01.01.2002 al 31.12.2003 3%
DM 1.12.2003 dal 01.01.2004 al 31.12.2007 2,5%
DM 12.12.2007 dal 01.01.2008 al 31.12.2009 3%
DM 04.12.2009 Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 1%
DM 07.12.2010 Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 1,5%
DM 12.12.2011 Dal 01.01.2012 al 31.12.2013 2,5%
DM 12.12.2013 Dal 01.01.2014 1%
DM 11.12.2014 Dal 01.01.2015 0,5%
DM 11.12.2015 Dal 01.01.2016 0,2%
DM 07.12.2016 Dal 01.01.2017 0,1%

F24 cartaceo per i contribuenti no partita Iva

I contribuenti non soggetti Iva torneranno a pagare le imposte e i contributi in banca anche per importi sopra i 1.000 euro. Con l’approvazione del Disegno di legge di conversione del Dl n. 193/2016 salta l’obbligo della delega di pagamento F24 telematico per i pagamenti sopra i 1.000 euro, senza che siano state effettuate compensazioni. Si torna, quindi, al cartaceo per pagamenti con un saldo finale superiore a 1.000 euro senza che siano state effettuate compensazioni. Nulla cambia invece nel caso in cui nell’F24 siano effettuate delle compensazioni con crediti, in questo caso dovranno essere utilizzate le modalità di presentazione dell’F24, in vigore ormai dal 1° ottobre 2014, che prevedono quanto segue:

  • se per effetto delle compensazioni effettuate, l’F24 presenta un saldo finale di importo pari a zero, il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti).
  • se per effetto delle compensazioni effettuate, l’F24 presenta un saldo finale di importo positivo, il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

Superammortamenti – Iperammortamenti

SUPERAMMORTAMENTI. Per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2016, è in vigore il super ammortamento introdotto dalla legge 208/2015 che riguarda tutti i beni ammortizzabili nuovi eccezion fatta per i fabbricati e le costruzioni, quelli con ammortamento inferiore al 6,5% e quelli di alcuni settori. Il disegno di legge di bilancio 2017, in discussione in questi giorni, prevede da un lato la proroga del super ammortamento al prossimo anno (escludendo però le autovetture a deduzione limitata). Per chi ha in corso l’acquisizione (in proprietà o in leasing) di autovetture (compresi gli agenti di commercio) l’imperativo è completare l’investimento entro il prossimo 31 dicembre, data oltre la quale il 140% su tali veicoli verrà meno. Ciò che rileva è la consegna del bene, mentre pagamento e messa in strada potrebbero essere posticipate al 2017. Se il costo è sostenuto nel 2016, ma l’entrata in funzione è dal 2017, l’incentivo spetta comunque, anche se l’ammortamento e la maggiorazione del 40% scatteranno con un anno di ritardo e dunque usufruiranno, per la prima quota (dedotta in Unico 2018), di un risparmio Ires inferiore a quello del 2016 (24% anziché al 27,5%). Nessuna fretta, invece (oltre che per gli autocarri), per i veicoli utilizzati da noleggiatori, autoscuole e taxisti, cioè per le autovetture che costituiscono beni ad utilizzo esclusivamente strumentale, per i quali il super ammortamento varrà anche il prossimo anno.

 

IPERAMMORTAMENTI. Oltre ai maxiammortamenti, c’è anche la chance iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave «Industria 4.0». In entrambi i casi, le ultime bozze del Ddl di Bilancio estendono la possibilità di accesso fino al 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione (si veda pagina 6). La manovra introduce la possibilità di maggiorare del 150%, il costo fiscale ammortizzabile relativo a determinati beni strumentali indicati in un allegato (A) a condizione che i cespiti siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; si deve trattare quindi di macchinari “intelligenti” in grado d dialogare tra loro, secondo il modello della smart factory.

Per tali beni, pertanto, se acquistati nel periodo agevolabile sarà possibile ammortizzare un importo pari al 250% del costo di acquisto o produzione. Ma quali sono i beni agevolabili? L’elenco risultante dall’allegato è molto ampio e ricomprende tre categorie di beni: beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati; sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. Rientrano nella prima categoria una serie di macchine utensili e robot che siano dotati di precise caratteristiche di interconnessione e integrazione automatizzata ai sistemi informatici e logistici di fabbrica o con la rete di fornitura e che rispondano ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre è necessario che le macchine siano in grado di comunicare autonomamente tra di loro lungo la catena del valore, dando luogo a fabbriche cyber-fisiche. Il secondo gruppo ricomprende i sistemi intelligenti di misura, monitoraggio e verifica dei requisiti di qualità del prodotto e dei processi di produzione, inclusi i sistemi di controllo delle condizioni di lavoro delle macchine, i dispositivi per etichettatura o marcatura automatica dei prodotti, le soluzioni per la gestione efficiente di consumi energetici. Nel terzo gruppo, infine, sono comprese le postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarle in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori, i sistemi in grado di agevolare in modo automatizzato e intelligente il compito dell’operatore, le interfacce uomo-macchina intelligenti che supportano l’operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni.

Ultimi due giorni per evitare il reato di omesso versamento delle ritenute

Il termine del 15 settembre, previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (come prorogato dal DPCM 26 luglio 2016), impatta anche sulle possibili conseguenze penali dell’omesso versamento delle ritenute. Ai sensi dell’art. 10-bis del DLgs. 74/2000 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

Il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine che sancisce la possibile rilevanza penale dell’omesso versamento vanno, perciò, di pari passo: entro dopodomani è necessario versare le ritenute operate nel corso del 2015. Per verificare il superamento di tale soglia è necessario sommare tutte le ritenute non versate riferite al medesimo periodo di imposta, anche se inerenti a diverse tipologie di redditi e compensi o a differenti soggetti “sostituiti”.

Riammissione alla rateizzazione Equitalia

I contribuenti decaduti alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione, concessa in data antecedente o successiva al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159) possono nuovamente rateizzare l’importo, fino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate.

Questo quanto previsto dall’art. 13 bis del Decreto enti locali (DL 113/2016) diventato legge il 7 agosto e pubblicato in Gazzetta il 20 agosto 2016.

La nuova richiesta di rateazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza entro il 20 ottobre 2016.

Inoltre anche per il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, che ha definito con gli uffici delle Entrate l’accertamento attraverso strumenti deflattivi del contenzioso quali, ad esempio, l’adesione o l’acquiescenza, può ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Enti locali, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

Altra novità prevista dalla legge : sarà possibile presentare l’istanza ad Equitalia senza allegare documenti comprovanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per le somme iscritte a ruolo di importo non superiore a 60.000 euro (passa quindi da 50.000 a 60.000).

Addebito in bolletta del canone RAI errato

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 8 agosto c.a., nella sezione dedicata alle domande più frequenti sul canone RAI, una nuova serie di risposte sul rimborso del canone addebitato nelle fatture elettriche. L’Amministrazione finanziaria riconosce la possibilità, per chi ritiene che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto, di pagare la sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente

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