Reverse charge legge di Stabilità 2015

Tra i diversi emendamenti inseriti dal Governo al DDL di Stabilità 2015, riveste particolare interesse quello estende il regime dell’inversione contabile (reverse charge) al settore della grande distribuzione (ipermercati, supermercati e discount alimentari).

Le nuove disposizioni contenute nel DDL di Stabilità 2015, dispongono in primo luogo l’applicazione dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi.

Le disposizioni intendono, eliminare la vigente limitazione soggettiva, che circoscrive l’applicazione del reverse charge per le prestazioni nel settore edile al caso in cui i relativi servizi sono resi da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Reverse charge: edilizia In base a quanto previsto dalla legislazione nazionale, il reverse charge consente di emettere fattura senza applicare l’IVA al cedente/prestatore che indica la norma di riferimento e la dicitura “inversione contabile. Il cessionario/ committente dovrà poi:

integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota di riferimento dei beni/servizi ricevuti e della relativa imposta annotare la fattura nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; annotare la fattura nel registro degli acquisti al fine di detrarre l’imposta.

Ricordiamo che utilizzando il reverse charge non si dovrà pagare l’imposta di bollo di 2 euro.

Reverse Charge: operazioni Prima della Legge di Stabilità 2015, il reverse charge poteva essere utilizzato per: Acquisti da soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE, Reverse charge interno nel caso in cui sia il cedente/prestatore che il cessionario/committente non siano “stabiliti” in Italia, Acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del DL n. 331/1993; Cessioni di immobili abitativi e strumentali a soggetti passivi IVA in caso di opzione, da parte del cedente, per l’assoggettamento ad IVA, Subappalto in edilizia, Cessioni di rottami e di oro da investimento, Cessioni di telefonini e microprocessori.

La Legge di Stabilità 2015 introduce, nel settore edile, al comma 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972 la nuova lett. a-ter che assoggetta al reverse charge anche le «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici».

La legge estrapola dalle ipotesi di inversione contabile già in atto quelle riguardanti: servizi di pulizia, servizi di demolizione, servizi di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Lo scopo è quello di utilizzare il reverse charge secondo criteri oggettivi, indipendenti dai soggetti che le pongono in essere.

Reverse charge: grande distribuzione La Legge di Stabilità 2015 stabilisce che il reverse charge potrà essere utilizzato anche per le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3). L’applicazione della norma è però subordinata all’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

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