Mese di Dicembre, 2014

Prova documentale esportazione

La prova dell’avvenuta esportazione consente tra l’altro di  dimostrare all’Agenzia delle Entrate di aver realmente effettuato una operazione non imponibile, rilevante ai fini IVA. L’utilizzo del sistema ECS (Export Control System) costituisce la regola in materia di prova dell’avvenuta esportazione. In taluni casi, tuttavia, gli uffici possono richiedere all’interessato di fornire prove alternative dell’esportazione.

Per le cessioni all’esportazione “dirette”, gli operatori sono tenuti a rispettare una particolare procedura, nell’ambito del c.d. sistema ECS. Tale procedura ha inizio con la presentazione, da parte dell’interessato, della dichiarazione di esportazione in formato elettronico. Una volta che la dichiarazione doganale è stata accettata, l’ufficio doganale di esportazione stampa il documento di accompagnamento esportazione (DAE), lo convalida e lo consegna al dichiarante, autorizzando in tal modo lo svincolo delle merci. L’ufficio di confine, ricevuti i beni e operate le verifiche del caso, invia, in via telematica, il messaggio “risultati di uscita” (messaggio IVISTO) all’ufficio doganale di esportazione, comunicando l’esito del controllo.

Il messaggio “risultati di uscita” viene registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA) e comunicato all’esportatore mediante il messaggio “notifica di esportazione”. In caso di esito positivo, per poter provare l’avvenuta esportazione, l’operatore deve accedere (tramite il link “notifica di esportazione”) al sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane per visualizzare ed eventualmente stampare (soltanto a titolo di “promemoria” dal momento che la stampa del messaggio non è rilevante ai fini della prova) il messaggio “risultati di uscita”. Va evidenziato, infine, che l’esportatore potrebbe avere difficoltà a disporre della prova documentale che certifica l’avvenuta esportazione ai fini doganali nell’ipotesi in cui siano altri soggetti ad occuparsi del trasporto. Nel particolare caso in cui le esportazioni siano effettuate tramite corriere espresso, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che spetterà a questi ultimi soggetti, in quanto responsabili dell’operazione dagli stessi posta in essere, accertarsi che la medesima sia stata regolarmente appurata, intervenendo presso l’ufficio di esportazione, nel caso di procedura ancora aperta, per consentire la chiusura dell’operazione (circ. Agenzia delle Dogane n. 16/2011). Successivamente, i corrieri provvederanno ad inviare ai soggetti intestatari delle fatture presentate a corredo delle dichiarazioni di esportazione una comunicazione, nella quale sono indicati, tra le altre cose, gli estremi della relativa fattura ed il numero di riferimento della esportazione (M.R.N.).

La merce svincolata per l’esportazione deve uscire dal territorio doganale della Ue entro 90 giorni dalla data dello svincolo. Conseguentemente, trascorso inutilmente tale termine (l’interessato ha, tuttavia, la possibilità di attivare la procedura in un momento antecedente), gli uffici doganali interrogano l’esportatore e il dichiarante (c.d. procedura di ricerca “follow-up”) per ottenere notizie sull’operazione (artt. 796-quinquies bis e 796-sexies, Reg. CEE 2454/1993). A questo punto, laddove l’esportatore o il dichiarante comunichino la data e l’ufficio di uscita, l’ufficio di esportazione invia a quello di uscita un messaggio con cui richiede la chiusura del movimento. Tuttavia, se l’ufficio di uscita entro 10 giorni non conferma l’uscita della merce, l’ufficio di esportazione richiede per iscritto all’esportatore e al dichiarante di fornire, entro un periodo di 30 giorni, prove alternative dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Ue (nota Agenzia delle Dogane prot. 166840/2009). Trattasi, in particolare (cfr. nota Agenzia delle Dogane prot. 88970/2009) della prova del pagamento oppure della fattura di vendita, nonché della copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Ue oppure di un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore. Valutate le prove fornite, se queste ultime sono adeguate, l’operazione viene chiusa e l’esportatore può considerare realizzata l’esportazione e utilizzare la fattura emessa per le diverse finalità fiscali.

Laddove, invece, le prove non consentano di dimostrare l’uscita della merce dal territorio doganale della Ue o si riferiscano a merci differenti per natura da quelle indicate in dichiarazione, l’ufficio di esportazione, trascorsi 150 giorni dalla data di svincolo delle merci, può annullare la dichiarazione doganale, comunicandolo sia all’esportatore che al dichiarante. Analogo esito nel caso in cui l’esportatore o il dichiarante, anche a seguito di apposito sollecito scritto da parte degli uffici, non fornisca le prove richieste. Si ricorda, al riguardo, che, in mancanza della prova tipica, una cessione all’esportazione, e la conseguente non imponibilità ai fini IVA, può essere provata con ogni mezzo con carattere di certezza ed incontrovertibilità (Cass. n. 19750/13).

RIDUZIONE TASSO INTERESSE LEGALE

Per effetto del DM 11 dicembre 2014 (pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2014 n. 290), dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è ridotto dall’attuale 1% allo 0,5% in ragione d’anno. La riduzione del tasso di interesse legale ha rilevanza sia sotto il profilo fiscale che contributivo

Omaggi natalizi ai clienti

Omaggi natalizi ai clienti, detraibilità dell’IVA più conveniente dal 13 dicembre 2014

Dal 13 dicembre 2014, gli omaggi natalizi saranno interessati da un’importante novità a vantaggio del soggetto che acquista il bene da omaggiare. Da tale data, infatti, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014, l’IVA assolta sull’acquisto diventa detraibile interamente se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82). In tal modo, viene di fatto parificato il trattamento fiscale dei beni che costituiscono spese di rappresentanza ai fini IVA a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le quali è già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non è superiore a € 50). Tuttavia, si evidenzia come la novità scatti solo dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014, per cui l’IVA relativa all’acquisto del bene che viene omaggiato è detraibile integralmente se il bene ha un costo unitario fino a € 50 solo se il bene è acquistato dal 13.12.2014 in poi, mentre nel caso di bene acquistato fino al 12.12.2014 l’IVA è integralmente detraibile solo se il costo unitario del bene è pari o inferiore a € 25,82.

IMU terreni

Totalmente esenti da IMU i terreni agricoli nei Comuni sopra i 600 metri

Con decreto del 28 novembre 2014, reso disponibile ieri dal Dipartimento delle Finanze sul proprio sito (www.finanze.it), è stata fornita la documentazione necessaria per il corretto conteggio del saldo IMU 2014, quando oramai mancano solo 15 giorni, festività comprese, alla scadenza per il versamento del saldo.

Innanzitutto, la disposizione non riguarda i Comuni ubicati nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la quale, in luogo dell’IMU, ha introdotto l’imposta municipale immobiliare (IMI) dotata di regole autonome.

In secondo luogo il decreto, che sostituisce con effetto dal 1° gennaio 2014 l’elencazione effettuata dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, distingue i terreni in tre categorie: quelli totalmente esenti, quelli esenti solo se posseduti da coltivatori e infine quelli imponibili, tipologia quest’ultima ricavata per esclusione dalle prime due.

Nella prima categoria rientrano tutti i terreni agricoli dei Comuni ubicati ad un’altitudine superiore a 600 metri. L’elenco di tali Comuni è indicato in due file in xls (due versioni differenti del medesimo file in formato CSV ed Excel 1997-2003) scaricabili dalla pagina dell’ISTAT, raggiungibile al link www.istat.it/it/archivio/6789 dopo aver cliccato il bottone “Elenco comuni italiani” nel menù a destra. I Comuni sono indicati nella colonnaL”, mentre nella colonna “P” è indicata, in metri, l’altitudine del centro del Comune. Nello specifico, se l’altitudine del centro è uguale o superiore a 601 metri, tutti i terreni non edificabili ubicati nel Comune sono, a partire dal 1° gennaio 2014, esenti da IMU.

La seconda categoria riguarda i terreni dei Comuni ubicati ad un’altitudine del centro del Comune compresa fra 281 e 600 metri. In tale ipotesi, sono esenti da IMU tutti i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola. L’esenzione si applica anche ai terreni concessi loro in comodato oppure in affitto. Per quanto riguarda le aree fabbricabili, le “Linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze” dell’11 luglio 2012, come già previsto ai fini ICI, ne hanno precisato l’assimilazione ai terreni agricoli se possedute e coltivate dagli agricoltori stessi. Viceversa, gli altri terreni non posseduti o coltivati dai soggetti sopra individuati sconteranno l’IMU con l’aliquota propria e le eventuali agevolazioni deliberate dai Comuni.

La terza categoria riguarda poi tutti i terreni ubicati negli altri Comuni, per i quali sussiste l’obbligo di pagamento dell’imposta a partire dal 1° gennaio 2014.

Viceversa sono esenti, a prescindere dall’ubicazione, i terreni ad “immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile”. Si tratta di forme di proprietà collettiva, come le università agrarie, presenti nel Lazio, oppure le partecipanze agrarie diffuse in Emilia.

Infine, in merito ai termini per il pagamento dell’imposta, l’art. 3 del decreto precisa che, per i terreni non più esentati ai sensi della nuova elencazione, stante il mancato pagamento dell’acconto entro il 16 giugno, il versamento dovrà avvenire in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014, ovviamente anche in mancanza di una precisa disposizione, senza versamento di interessi o sanzioni per l’imposta che sarebbe stata dovuta in sede di acconto.

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