Mese di Novembre, 2015

Medici «di famiglia» esonerati da fatturazione elettronica

Le Entrate confermano che per certificare il compenso è sufficiente il cedolino emesso dalla ASL

I medici generici, che esercitano in regime di convenzione con il Sistema sanitario nazionale, non sono tenuti ad emettere fattura elettronica nei confronti della ASL, dalla quale ricevono i compensi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 98, pubblicata ieri, 25 novembre 2015.

Come già indicato nella precedente risoluzione n. 88 del 19 ottobre 2015, difatti, le disposizioni in materia di fatturazione non sono mutate a seguito dell’introduzione degli obblighi di emissione della fattura in formato elettronico nei confronti della P.A., ai sensi dell’art. 1, comma 209 e seguenti della L. 24 dicembre 2007 n. 244.

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, il legislatore italiano nell’adeguarsi alla normativa comunitaria (direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) “non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ordinaria”, avendo quale obiettivo “la piena equiparazione delle fatture elettroniche a quelle analogiche e dunque, in prospettiva, la rimozione di ogni vincolo che a ciò possa frapporsi”.

La già illustrata conseguenza è che “continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore”. Traslando i concetti sopra esposti nel caso oggetto della risoluzione n. 98, si deve rilevare che i medici sono esonerati dagli obblighi di fatturazione a norma dell’art. 2 del DM 31 ottobre 1974.

Tale disposizione prescrive che “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del DPR 633/72”.

Naturalmente, il cedolino emesso dalle ASL in favore dei medici di medicina generale che operano in convenzione con il Sistema sanitario nazionale deve contenere gli elementi e i dati previsti dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72, oltre che l’emissione in triplice esemplare richiesta dal menzionato art. 2 del DM 31 ottobre 1974, di modo che: – il primo sia consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati; – il secondo consegnato o spedito all’ufficio IVA competente su base provinciale; – il terzo conservato presso la ASL.

Soluzione in linea con le indicazioni già rese dall’INPS

La soluzione adottata dall’Agenzia, oltre che con le disposizioni in materia di IVA, è coerente con le indicazioni già rese dall’INPS (messaggio n. 7842 del 20 ottobre 2014), alla luce delle quali – pur a seguito delle novità in materia di fatturazione elettronica – “l’Istituto continuerà ad emettere, per i compensi dovuti ai medici che effettuano visite di accertamento medico legale domiciliare, con le consuete modalità, i fogli di liquidazione dei corrispettivi senza utilizzo del Sistema di interscambio valido per le fatture elettroniche”.

 

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