Mese di Febbraio, 2017

ritenute 4% condomini

Per i condomìni ritenute all’appaltatore secondo le «vecchie» modalità

L’art. 1 comma 36 della L. 232/2016 ha modificato l’art. 25-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 600, riguardante le ritenute del 4% operate dal condominio, nel momento in cui effettua il pagamento del corrispettivo, a titolo d’acconto dell’imposta dovuta (IRPEF o IRES) dall’appaltatore. In particolare, per effetto dell’introduzione del comma 2-bis, nell’ambito del citato art. 25-ter, si dispone che il versamento delle suddette ritenute è effettuato dal condominio, quale sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500 euro. Anche qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo, il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento: – entro il 30 giugno; – ed entro il 20 dicembre di ogni anno.

Con riferimento alla decorrenza della nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2017, è stato, in primo luogo, chiarito che le nuove modalità di versamento si applicano anche alle ritenute relative al mese di dicembre 2016: di conseguenza, solo se le stesse superavano il suddetto importo di 500 euro, sussisteva l’obbligo del relativo versamento entro lo scorso 16 gennaio 2017.

Come precisato nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate, infatti, il condominio ha la facoltà di procedere al versamento delle ritenute in esame secondo le modalità preesistenti, cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro.

Si ricorda, in ultimo, che la L. 232/2016 ha, ulteriormente, introdotto il comma 2-ter all’art. 25-ter del DPR 600/73. Mediante tale modifica normativa è stato previsto che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi sia eseguito dai condomìni tramite: – conti correnti bancari o postali a loro intestati; – ovvero secondo altre modalità, da stabilire con decreto ministeriale, idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L’inosservanza di tale obbligo è, peraltro, punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

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