Mese di Novembre, 2014

Tracciabilità autotrasporto

Tracciabilità autotrasporto

In questi giorni sta suscitando una certa preoccupazione tra imprese e professionisti una disposizione inserita in sede di conversione nella L. 164/2014 del DL 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”) relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari nel settore del trasporto ed operativa dallo scorso 12 novembre.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 32-bis comma 4 del citato provvedimento, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i “soggetti della filiera dei trasporti” provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al DLgs. 286/2005, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.

Per le violazioni di tali prescrizioni si applicano le disposizioni dell’art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale, i destinatari del DLgs. “antiriciclaggio”, inclusi gli iscritti a un ODCEC, che, nell’esercizio della propria attività professionale, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni, tra le altre, in tema di limiti all’utilizzo del denaro contante, ne riferiscono entro trenta giorni alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’art. 14 della L. 689/1981.

La nuova previsione normativa desta non poche perplessità. In primo luogo non è dato rinvenire una definizione normativa di “soggetti della filiera dei trasporti”. Tuttavia, posto che la norma rinvia al DLgs. 286/2005, si ritiene che rientri nel relativo ambito applicativo qualsiasi impresa committente, vale a dire quella che stipuli o nel nome della quale è stipulato un contratto di trasporto con un vettore (impresa di autotrasporto) iscritto all’albo nazionale (ex art. 2 lett. c) e b) del DLgs. 286/2005). Banalmente una società industriale che utilizzi un corriere per spedire un singolo plico non dovrebbe più pagare il costo della spedizione in contanti.

Per tali soggetti della filiera si pone un’eccezione alla regola generale di cui all’art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, secondo la quale è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il divieto di utilizzo del denaro contante, infatti, presenta, nel caso in questione, carattere assoluto (“indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto”).

Più delicata è la posizione dei professionisti, per effetto dell’ultimo periodo dell’art. 32-bis comma 4 del DL 133/2014 convertito. Per (tutte) le violazioni ivi contemplate, a prescindere dagli importi, si applicano le disposizioni dell’art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007. Di conseguenza, i professionisti che, nell’esercizio della propria attività professionale, hanno notizia delle infrazioni in questione (anche di importo inferiore a 1.000 euro) devono provvedere alla prescritta comunicazione alla Ragioneria dello Stato.

Il legislatore, in tal caso, rinvia espressamente alla disposizione che prevede l’obbligo di comunicazione, ma non anche a quella che ne sanziona l’inadempimento; ovvero l’art. 58 commi 7 e 7-bis del DLgs. 231/2007, secondo cui, la violazione dell’obbligo imposto dall’art. 51 comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo

IVA delle materie prime e semilavorate in edilizia

Il regime IVA delle materie prime e semilavorate in edilizia

dott. Luigi ARZILLO

Le materie prime e i semilavorati per l’edilizia acquistate dai fornitori scontano l’aliquota IVA ordinaria, indipendentemente dal soggetto che acquista i materiali, sia esso un privato, un’impresa costruttrice, un artigiano, ecc.

Non solo. L’aliquota IVA ordinaria per questo genere di acquisti si applica quale che sia la fase di commercializzazione e a prescindere dall’impiego in costruzioni agevolate o non agevolate.

Materie prime e semilavorati in edilizia, un elenco Per fornire un’ultima ma importante informazione, ci pare utile riprodurre qui sotto un elenco generale, non esaustivo ma indicativo, delle materie prime e dei semilavorati edili.

  1. Materiali inerti (argilla, ghiaia, perlite espansa in grana grossa, sabbia di cava o di fiume, vermiculite, silicio e simili, ecc.)
  2. Leganti e loro composti (calce dolce e spenta, calce idraulica, cemento, gesso, malta, miscele per intonaco prefinito, ecc.)
  3. Laterizi (mattoni pieni, mattoni forati, mattoni refrattari, tavelle, tegole, comignoli, canne fumarie, ecc.)
  4. Ferro per cemento armato
  5. manufatti e prefabbricati (in cemento armato, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, in gesso)
  6. Materiali per pavimentazione interne ed esterna e per rivestimenti (carta da parati, doghe di legno, linoleum, listoni in legno, pavimenti in gomma e PVC, piastrelle da rivestimento murale in sughero, piastrelle in gres e marmo, rivestimenti in maiolica e in ceramica, quarzo plastico, vetro per pavimenti e rivestimenti, ecc.)
  7. Materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati (bitume, cartone bitumato, cemento plastico bituminoso, conglomerati bituminosi, fibra di vettro, lana di roccia, polistirene espanso, ecc.)
  8. Materiali, prodotti e sottoprodotti dell’industria lapidea (alabastro, ardesia, caolino, pietre calcaree e silicee, travertino, sabbia, selci, tufi, argilla, calce, gesso cotto, serpentino, marmo, granito, ecc.)

LETTERE INTENTO ESPORTATORI ABITUALI

Per le operazioni in regime di non imponibilità IVA, effettuate nel 2015 nei confronti degli esportatori abituali, i soggetti fornitori dei medesimi non dovranno più trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle lettere di intento ricevute. Questa la novità, di impatto quasi immediato, contenuta nell’art. 20 del DLgs. sulle semplificazioni fiscali, approvato in via definitiva ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La norma in questione, applicandosi alle lettere di intento relative alle forniture “da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015”, dunque, riguarderebbe anche le dichiarazioni emesse alla fine del 2014 con riferimento ad operazioni da compiere l’anno successivo.
La novella legislativa riconfigura l’intero schema relativo alle lettere di intento (e ai dati in esse contenuti), che coinvolge esportatore abituale, soggetto fornitore e Agenzia delle Entrate.
Alla luce delle novità, la trasmissione delle dichiarazioni di intento all’Agenzia sarà effettuata direttamente dall’esportatore abituale.
All’atto della ricezione delle lettere di intento, l’Agenzia delle Entrate rilascerà una ricevuta telematica che l’esportatore abituale provvederà a consegnare al proprio fornitore congiuntamente a una copia della relativa lettera di intento.
Una volta in possesso della lettera di intento e della ricevuta telematica, il fornitore potrà effettuare l’operazione verso l’esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.
Resta fermo l’obbligo, per il fornitore, di verificare la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia e di indicare nella dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle lettere di intento ricevute.
Le modalità operative delle nuove regole dovranno essere definite da uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo (si auspica, comunque, che ciò avvenga entro la fine del 2014 affinché gli operatori possano modificare la procedura di trasmissione delle lettere di intento già con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015).
La semplificazione riguarda principalmente i soggetti fornitori degli esportatori abituali, che, con la nuova disciplina, si vedono esonerati dall’obbligo di dover trasmettere all’Agenzia le lettere di intento ricevute.

Pignorabilità prima casa

La Cassazione (sentenza n. 19270 del 12/09/2014) rinnova l’interpretazione dell’art 76 DPR 602/1973 modificato dal DL 69/2013 sulla non pignorabilità della prima casa da parte di Equitalia: neppure le procedure già iniziate possono continuare.

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