Mese di Marzo, 2015

Spesometro 2015

La scadenza dello spesometro è prevista  il 10 aprile per i contribuenti mensili e il 20 aprile per i trimestrali.

L’obbligo dello Spesometro riguarda  tutti i contribuenti soggetti passivi Iva, che anche per il 2014 devono procedere alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti Iva clienti e fornitori relative al 2014 :

– senza alcun limite d’importo se soggette a fattura (o con fattura emessa spontaneamente anche in assenza di obbligo perché collegata all’emissione di ricevuta fiscale o scontrino).

– se d’importo uguale o superiore ad Euro 3.600 comprensivo di Iva, se non soggette a fattura.

 Sono obbligati alla compilazione dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva, in particolare anche i soggetti:

– in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli artt. 18 e 19 DPR 600/1973, in particolare i medici;

gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole;

i non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente;

– che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis DPR. 633/1972; l’obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall’emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l’esonero ex art. 36-bis.

– che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 13 della L. 388/2000 nonche’ gli ex minimi.

 Soggetti esclusi

– i contribuenti minimi che non addebitano Iva in fattura;

– gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (quindi sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;

 Lo Spesometro può essere compilato utilizzando due modalità alternative, ossia in forma analitica (fattura per fattura) ovvero in forma aggregata (come si faceva un tempo riportando i totali annuali per ciascun cliente/fornitore).

Le due modalita’ non possono coesistere nella stessa Dichiarazione per cui la scelta effettuata vincola l’intero contenuto dello Spesometro.

Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a:

– acquisti da operatori economici di San Marino

– acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34 c. 6 DPR 633/72 ;

– acquisti di beni/prestazioni di servizi legati al turismo (attenzione: cio’ riguarda solo gli operatori esteri che possono pagare per contanti, pertanto non ci interessa; in particolare non poniamoci problemi nel caso di fatture ricevute da agenzie di viaggi, che vanno trattate normalmente).

Comunicazione analitica

Scegliendo la forma analitica si compilano i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute.

Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: il modello prevede l’indicazione degli importi delle note di variazione emesse e ricevute rispettivamente nei quadri NE e NR, in cui devono essere indicati gli estremi della controparte (cliente o fornitore), data del documento, data di registrazione, importo e imposta.

Qui occorre far riferimento al momento della registrazione (articoli 23, 24 e 25 del decreto IVA) ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione (art. 6/633) delle operazioni.

Comunicazione aggregata

Scegliendo la forma aggregata si compila il quadro FA del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per quelle senza fattura.

Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: le istruzioni al quadro FA precisano che esse sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all’operazione principale (come eravamo abituati in passato).

Qui occorre far riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

 Nello Spesometro vanno indicate le operazioni:

– imponibili alle varie aliquote;

 non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;

– assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis decreto Iva);

– per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva);

– classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93;

 esenti (art. 10 decreto Iva);

– gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE;

– soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva ;

– soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia); l’acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l’apposita casella 6 “Op. in reverse charge”. Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale d’oro e d’argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all’art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all’art. 74 c. 7 e 8 del decreto.

– le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all’obbligo di fatturazione;

– le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa;

– la destinazione di beni a finalità estranee all’impresa (cd. “autoconsumo”);

– fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonche’ quelle già sottoposte a monitoraggio dall’Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali:

  • le importazioni(in quanto risultanti da bolletta doganale e gia’ note al Fisco);
  • gliacquisti da San Marino, senza Iva all’origine, registrati con autofattura, perche’gia’ comunicatinel corso del 2014 col modello polivalente – quadro SE;
  • le esportazioni direttedi cui all’art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
  • le operazioni dicessione o acquisto in ambito comunitarioperche’ già acquisite mediante i modelli Intra;
  • leoperazioni con paesi Black List, perche’ gia’ comunicate nel 2014; attenzione: se non abbiamo comunicato le operazioni inferiori a  € 500, queste non sono escluse dallo Spesometro.

Si ricorda che poiché con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.2.2014, è stata disposta l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi “black list”, le operazioni poste in essere dal 24.2.2014 con soggetti ivi residenti non dovevano più essere incluse nel quadro BL, relativo alla comunicazione “black list;

  • leprestazioni di servizio intracomunitarierese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi)
  • lespese anticipate in nome e per contodel cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633;
  • leoperazioni di cui all’art. 74,c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali “operazioni fuori campo IVA”.
  • leoperazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria,ai sensi dell’art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); attenzione: l’esclusione non riguarda le fatture d’acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori.
  • leoperazioni costituenti passaggi internidi beni tra rami d’azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell’attività Iva).
  • leoperazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600,qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l’obbligo di comunicazione dell’operazione);
  • leoperazioni non rilevanti Iva fuori campoper mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).
  • operazioni finanziarie esenti IVAex art. 10 DPR n. 633/72.

In caso di dubbi se inserire o meno un’operazione, ricordarsi che “melius est abundare quam deficere”.

Scadenze

La comunicazione dello Spesometro deve essere trasmessa unicamente attraverso l’invio di un file telematico (utilizzando Entratel, Fisconline o a mezzo intermediario abilitato) entro il:

10 aprile 2015 per i contribuenti mensili

20 aprile 2015 per i contribuenti trimestrali

30 aprile 2015 operatori finanziari

Sanzioni

L’omissione o l’incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l’applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065).

 

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