Mese di Gennaio, 2015

Comunicazione sul monitoraggio dei lavoratori somministrati

Ultimi giorni per la comunicazione annuale obbligatoria sul monitoraggio dei lavoratori somministrati: entro il 31 gennaio, infatti, i datori di lavoro devono comunicare alle Rsu/Rsa o, in mancanza di queste, alle categorie delle organizzazioni sindacali i dati inerenti la somministrazione riferiti al 2014. Non è necessario indicare il nome dei lavoratori somministrati: la comunicazione è limitata esclusivamente al dato numerico. Possibile la consegna a mano, con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata. In caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo da € 250 a € 1.250.

L’introduzione dell’art. 24 del D.Lgs. 276/2003 ha disposto un controllo sindacale sui contratti di somministrazione, sia in via preventiva che consuntiva, allo scopo di evitare

che i lavoratori somministrati siano in qualche modo discriminati rispetto agli altri dipendenti dell’impresa utilizzatrice.

A decorrere dall’anno 2012, l’utilizzatore di manodopera in somministrazione ha quindi l’obbligo di comunicare alle Organizzazioni sindacali entro il 31 gennaio dell’anno

successivo, con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente:

– il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi;

– la durata degli stessi;

– il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Destinatari della comunicazione sono le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ovvero le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) oppure, in mancanza, le

associazioni territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL, ecc.).

Il datore di lavoro-utilizzatore potrà inviare la comunicazione anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisca o conferisca mandato.

In caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo, viene applicata una sanzione amministrativa da 250 euro a 1.250 euro.

Oltre alla comunicazione consuntiva, si ricorda che l’art. 24, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 276/2003 prevede anche una comunicazione preventiva da effettuarsi prima della stipula

del contratto di somministrazione oppure entro i 5 giorni successivi, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto.

Reverse charge legge di Stabilità 2015

Tra i diversi emendamenti inseriti dal Governo al DDL di Stabilità 2015, riveste particolare interesse quello estende il regime dell’inversione contabile (reverse charge) al settore della grande distribuzione (ipermercati, supermercati e discount alimentari).

Le nuove disposizioni contenute nel DDL di Stabilità 2015, dispongono in primo luogo l’applicazione dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi.

Le disposizioni intendono, eliminare la vigente limitazione soggettiva, che circoscrive l’applicazione del reverse charge per le prestazioni nel settore edile al caso in cui i relativi servizi sono resi da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Reverse charge: edilizia In base a quanto previsto dalla legislazione nazionale, il reverse charge consente di emettere fattura senza applicare l’IVA al cedente/prestatore che indica la norma di riferimento e la dicitura “inversione contabile. Il cessionario/ committente dovrà poi:

integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota di riferimento dei beni/servizi ricevuti e della relativa imposta annotare la fattura nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; annotare la fattura nel registro degli acquisti al fine di detrarre l’imposta.

Ricordiamo che utilizzando il reverse charge non si dovrà pagare l’imposta di bollo di 2 euro.

Reverse Charge: operazioni Prima della Legge di Stabilità 2015, il reverse charge poteva essere utilizzato per: Acquisti da soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE, Reverse charge interno nel caso in cui sia il cedente/prestatore che il cessionario/committente non siano “stabiliti” in Italia, Acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del DL n. 331/1993; Cessioni di immobili abitativi e strumentali a soggetti passivi IVA in caso di opzione, da parte del cedente, per l’assoggettamento ad IVA, Subappalto in edilizia, Cessioni di rottami e di oro da investimento, Cessioni di telefonini e microprocessori.

La Legge di Stabilità 2015 introduce, nel settore edile, al comma 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972 la nuova lett. a-ter che assoggetta al reverse charge anche le «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici».

La legge estrapola dalle ipotesi di inversione contabile già in atto quelle riguardanti: servizi di pulizia, servizi di demolizione, servizi di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Lo scopo è quello di utilizzare il reverse charge secondo criteri oggettivi, indipendenti dai soggetti che le pongono in essere.

Reverse charge: grande distribuzione La Legge di Stabilità 2015 stabilisce che il reverse charge potrà essere utilizzato anche per le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3). L’applicazione della norma è però subordinata all’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

F24 ELIDE Agenzia delle Entrate

F24 ELIDE Agenzia delle Entrate è il modello di pagamento che serve ai contribuenti per versare le imposte relative alla registrazione contratti di locazione e affitto. Tale modello, è entrato in vigore dal 1° febbraio 2014 e può essere utilizzato in alternativa all’F24 ordinario e F23 fino al 31 dicembre 2014.

A partire dal 1° gennaio 2015 invece il nuovo F24 elementi identificativi c.d. F24 elide 2015 sarà obbligatorio per il versamento delle imposte relative alla registrazione dei contratti di locazione e affitto e per versare interessi e sanzioni ravvedimento operoso imposta di registro.

Il modello F24 ELIDE deve essere utilizzato, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 ordinario. Non può essere utilizzato, invece, per effettuare i pagamenti per i quali è prevista la compensazione con crediti.

Split payment per i fornitori della pubblica amministrazione

Soggetti interessati allo split payment sono tutti i fornitori della pubblica amministrazione che dal 1 gennaio 2015 pur avendo emesso regolare fattura con addebito di Iva, incasseranno solo l’imponibile. Sarà infatti la stessa pubblica amministrazione a versare l’Iva all’Erario invece che al fornitore. Per pubblica amministrazione si intendono tutti gli enti indicati nell’art. 6, 5 c. Dpr 633/72 tra cui le Camere di commercio, gli enti ospedalieri, aziende sanitarie locali, Università ecc.

Conseguenza per il fornitore della pubblica amministrazione sarà che si troverà sempre a credito di Iva.

Alcuni fornitori vengono esentati dall’applicazione dello split payment : si tratta dei fornitori che sulle proprie prestazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte, come i professionisti, e dei fornitori che sulle proprie forniture applicano il reverse charge, come ad esempio le imprese di pulizia dal 1 gennaio 2015.

L’operatività della norma è soggetta all’autorizzazione della Ue, tuttavia il Governo ne ha previsto l’applicazione dal 1 gennaio 2015 e per tale data dovrebbe essere emanato anche un decreto attuativo. Se il parere Ue sarà negativo il Governo ha già annunciato che prenderà i soldi dall’aumento dell’accise su benzina e gasolio.

Attenzione: lo split payment si applicherà non solo alle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 ma anche agli importi “esigibili” dal 1 gennaio 2015, cioè a tutte quelle fatture che al 31 dicembre risultano sospese.

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