Mese di Marzo, 2019

DIVERSE FORME PACE FISCALE

Diverse forme di PACE FISCALE 2019, previsti nel decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019.

1) Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – ART. 1:

I contribuenti possono regolarizzare gli importi che derivano dai processi verbali di constatazione (PVC),consegnati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del decreto fiscale) in materia di:

  • imposte sui redditi e relative addizionali;
  • contributi previdenziali;
  • ritenute;
  • imposte sostitutive;
  • Irap;
  • Ivie e Ivafe;
  • Iva;

presentando la relativa dichiarazione integrativa entro il 31.05.2019,

2) Definizione agevolata di avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e atti di recupero – ART. 2

Tali atti, notificati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del Decreto fiscale), non impugnati e ancora impugnabili entro la stessa data, potranno essere definiti con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni né interessi.
La definizione agevolata si applica anche:

  • agli inviti a comparire: entro il 23.11.2018 potranno essere definiti gli inviti a comparire notificati entro il 24.10.2018, con il versamento delle maggiori somme indicate in tali inviti;
  • agli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, non ancora perfezionati. I contribuenti potranno allora versare entro il 13.11.2018 (entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale) le maggiori imposte definite negli accertamenti con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, e delle imposte indirette.

3) Definizione agevolata imposte sul consumo di sigarette elettroniche –ART. 8

E’ possibile definire in misura agevolata i debiti tributari relativi all’imposta sul consumo (dovuta ai sensi dell’art. 62-quater commi 1 e 1-bis del D.lgs. 504/1995), maturati fino al 31.12.2018, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato.
Ai fini della definizione dovrà essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli apposita istanza entro il 30.04.2019, secondo la modulistica che sarà pubblicata dall’Agenzia stessa entro il 28.02.2019.
4) Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. rottamazione-ter) ART. 3:

I debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, potranno essere estinti senza sanzioni né interessi purché il contribuente manifesti tale volontà di definizione presentando apposita istanza entro il 30.04.2019

5) Stralcio dei debiti fino a mille Euro – ART. 4

I debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010, di valore residuo fino a mille Euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) alla data del 24.10.2018 (di entrata in vigore del Decreto fiscale), saranno automaticamente annullati. L’annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.2018.

6) Definizione agevolata liti pendenti – ART. 6

Le controversie con le Entrate che, alla data del 24.10.2018 (entrata in vigore del Decreto fiscale) risultano pendenti in ogni stato o grado di giudizio, potranno essere definite pagando un importo pari al valore della lite (per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate).
La definizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda entro il 31.05.2019

7) Dichiarazione integrativa speciale – ART.9

I contribuenti potranno correggere errori o omissioni delle dichiarazioni presentate entro il 31.12.2017 ai fini:

  • delle imposte dirette e relative addizionali;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • delle ritenute;
  • dei contributi previdenziali;
  • dell’ Irap;
  • dell’ Iva.

L’integrazione degli imponibili avverrà presentando una dichiarazione integrativa speciale entro il 31.05.2019

8) Regolarizzazione associazioni sportive dilettantistiche – ART. 7

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche inscritte nel registro del CONI possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale (sopra descritta) per tutte le imposte dovute e per ciascun anno d’imposta nel limite di 30.000 Euro di imponibile annuo. La regolarizzazione è preclusa se l’ammontare delle imposte accertate o contestate, relativamente a ciascun periodo d’imposta, è superiore a 30mila Euro per ciascuna imposta accertata o contestata. In tali casi sarà comunque possibile avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti.

 

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