Mese di Maggio, 2015

Riammissione dilazione Equitalia

Il 31 luglio scade la possibilità di richiedere a Equitalia la riammissione alla dilazione per chi è decaduto dalla rateazione entro il 31 dicembre 2014 a causa del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. La conversione del Milleproroghe (Dl 192/2014), infatti, ha riaperto i termini per la riammissione al nuovo beneficio. In caso di verifica dei presupposti per la spettanza del beneficio e di accoglimento della richiesta da parte di Equitalia, il contribuente riceverà direttamente al proprio indirizzo il piano di dilazione e i bollettini per il pagamento. In caso di documentazione carente allegata alla richiesta, invece, l’agente della riscossione chiederà una sua integrazione per l’eventuale ammissione alla nuova dilazione o, in caso di esito negativo per mancanza dei requisiti, comunicherà al contribuente il rigetto dell’istanza e i motivi. Il nuovo piano di rateazione concesso si potrà estendere fino a 72 rate mensili (vale a dire fino a un massimo di sei anni) e non sarà ulteriormente prorogabile. Soltanto i debiti inclusi in una precedente rateazione non rispettata e per cui il contribuente è decaduto entro il 31 dicembre 2014 potranno essere nuovamente dilazionati secondo il numero di rarte inizialmente concesso. I debiti, invece, eventualmente sorti dopo e, quindi, non legati a una rateazione decaduta entro il 31 dicembre 2014, seguiranno le regole generali attualmente vigenti in materia di rateazioni, ivi incluso la verifica dell’Isee o degli altri parametri di bilancio, in caso di importi superiori a 50 mila euro. In sostanza, a prescindere dall’entità del debito, in caso di richiesta di riammissione al beneficio della dilazione, ricorrendone i presupposti, Equitalia non potrà procedere né con l’eventuale iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o cointestati al debitore né tantomeno al pignoramento dei suoi beni (mobili) e all’espropriazione immobiliare. Infine, il contribuente riammesso non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Al contrario, qualora l’istanza di riammissione al beneficio non dovesse essere accolta o qualora il contribuente riammesso non riuscisse ad onorare con puntualità i pagamenti delle singole rate, Equitalia eserciterà certamente i propri poteri, mediante l’attivazione di misure cautelari e/o esecutive.

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