Mese di Febbraio, 2015

Responsabilità solidale nei subappalti

Appalti: la responsabilità solidale fiscale dopo il c.d. decreto semplificazioni fiscali

L’art. 28 del d.lgs. Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, n. 175 del 21 novembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 novembre, introduce un importante intervento in tema di responsabilità fiscale nell’ambito dei rapporti di appalto e subappalto abrogando i commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del d.l. n. 223/2006 (convertito dalla l. n. 248/2006).

Tali disposizioni (come novellate dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012) prevedevano che in caso di appalto di opere o servizi, l’appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale veniva meno nel caso in cui l’appaltatore ponesse in atto specifici controlli ed adempisse a determinati oneri burocratici (definiti dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 40-E, 8 ottobre 2012). In particolare, l’appaltatore, al fine di escludere la propria responsabilità solidale, era chiamato ad acquisire, prima del versamento del corrispettivo, la documentazione attestante l’esecuzione degli adempimenti sopracitati, scaduti alla data del versamento. L’appaltatore poteva inoltre sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

Stessi oneri incombevano in capo al committente che doveva provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante gli adempimenti di cui sopra, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Anche il committente poteva sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della documentazione. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente era però punita con una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo poteva variare da euro 5.000 a euro 200.000, se il versamento delle ritenute non era stato correttamente effettuato dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Questo intervento elimina definitivamente dal nostro ordinamento l’autonomia della responsabilità solidale in materia fiscale nell’ambito di appalti e subappalti. In questo senso infatti già si era mosso il d.l. n. 69/2013 che aveva modificato l’art. 35 del d.l. n. 223/2006 eliminando l’analogo obbligo esistente in capo a committente ed appaltatore (nei confronti dei subappaltatori) con riferimento al versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

Può pertanto affermarsi che i pagamenti da effettuare in seguito al 13 dicembre 2014, (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014) saranno liberati dagli oneri burocratici sopra descritti. Più problematico è invece stabilire la sorte di eventuali violazioni che siano state già commesse, ma non ancora accertate.

Tassa annuale per la numerazione dei libri e registri

Entro il 16 marzo 2015 deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c. Sono tenuti al versamento le società di capitali (ad esempio spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (in tal senso la C.M. n. 108 del 3 maggio 1996).

A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 108/96, in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (per completezza si rileva che, secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, non sono soggetti all’obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa; cfr. Tribunale di Udine 7 marzo 1996).

A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l’ammontare della tassa è pari a:

309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;

516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.

L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2015. Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.

Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse di concessioni governative – c/c postale n. 6007. Unica eccezione, i versamenti di competenza della Regione Sicilia, per i quali occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2015.

Contributi Epap e Eppi con modello F24 dal 23 febbraio 2015

Dal 23 febbraio, gli iscritti all’Epap e all’Eppi verseranno i contributi dovuti ai rispettivi enti con modello F24

A partire dal prossimo 23 febbraio anche chimici, geologi, attuari, dottori agronomi, dottori forestali e periti industriali potranno utilizzare i modelli F24 per i versamenti previdenziali e assistenziali, con la possibilità quindi di utilizzare eventuali crediti tributari in compensazione. E’ il risultato di due distinti accordi firmati il 4 febbraio tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ente di previdenza assistenza pluricategoriale (Epap), e tra le Entrate e l’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (Eppi). A breve l’Agenzia definirà, con apposite risoluzioni, i codici tributo da riportare nel modello F24.

Caricando...