Archivio del giorno Gennaio 26th, 2015

Comunicazione sul monitoraggio dei lavoratori somministrati

Ultimi giorni per la comunicazione annuale obbligatoria sul monitoraggio dei lavoratori somministrati: entro il 31 gennaio, infatti, i datori di lavoro devono comunicare alle Rsu/Rsa o, in mancanza di queste, alle categorie delle organizzazioni sindacali i dati inerenti la somministrazione riferiti al 2014. Non è necessario indicare il nome dei lavoratori somministrati: la comunicazione è limitata esclusivamente al dato numerico. Possibile la consegna a mano, con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata. In caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo da € 250 a € 1.250.

L’introduzione dell’art. 24 del D.Lgs. 276/2003 ha disposto un controllo sindacale sui contratti di somministrazione, sia in via preventiva che consuntiva, allo scopo di evitare

che i lavoratori somministrati siano in qualche modo discriminati rispetto agli altri dipendenti dell’impresa utilizzatrice.

A decorrere dall’anno 2012, l’utilizzatore di manodopera in somministrazione ha quindi l’obbligo di comunicare alle Organizzazioni sindacali entro il 31 gennaio dell’anno

successivo, con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente:

– il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi;

– la durata degli stessi;

– il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Destinatari della comunicazione sono le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ovvero le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) oppure, in mancanza, le

associazioni territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL, ecc.).

Il datore di lavoro-utilizzatore potrà inviare la comunicazione anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisca o conferisca mandato.

In caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo, viene applicata una sanzione amministrativa da 250 euro a 1.250 euro.

Oltre alla comunicazione consuntiva, si ricorda che l’art. 24, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 276/2003 prevede anche una comunicazione preventiva da effettuarsi prima della stipula

del contratto di somministrazione oppure entro i 5 giorni successivi, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto.

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