Archivio del giorno Novembre 8th, 2014

LETTERE INTENTO ESPORTATORI ABITUALI

Per le operazioni in regime di non imponibilità IVA, effettuate nel 2015 nei confronti degli esportatori abituali, i soggetti fornitori dei medesimi non dovranno più trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle lettere di intento ricevute. Questa la novità, di impatto quasi immediato, contenuta nell’art. 20 del DLgs. sulle semplificazioni fiscali, approvato in via definitiva ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La norma in questione, applicandosi alle lettere di intento relative alle forniture “da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015”, dunque, riguarderebbe anche le dichiarazioni emesse alla fine del 2014 con riferimento ad operazioni da compiere l’anno successivo.
La novella legislativa riconfigura l’intero schema relativo alle lettere di intento (e ai dati in esse contenuti), che coinvolge esportatore abituale, soggetto fornitore e Agenzia delle Entrate.
Alla luce delle novità, la trasmissione delle dichiarazioni di intento all’Agenzia sarà effettuata direttamente dall’esportatore abituale.
All’atto della ricezione delle lettere di intento, l’Agenzia delle Entrate rilascerà una ricevuta telematica che l’esportatore abituale provvederà a consegnare al proprio fornitore congiuntamente a una copia della relativa lettera di intento.
Una volta in possesso della lettera di intento e della ricevuta telematica, il fornitore potrà effettuare l’operazione verso l’esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.
Resta fermo l’obbligo, per il fornitore, di verificare la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia e di indicare nella dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle lettere di intento ricevute.
Le modalità operative delle nuove regole dovranno essere definite da uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo (si auspica, comunque, che ciò avvenga entro la fine del 2014 affinché gli operatori possano modificare la procedura di trasmissione delle lettere di intento già con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015).
La semplificazione riguarda principalmente i soggetti fornitori degli esportatori abituali, che, con la nuova disciplina, si vedono esonerati dall’obbligo di dover trasmettere all’Agenzia le lettere di intento ricevute.

Pignorabilità prima casa

La Cassazione (sentenza n. 19270 del 12/09/2014) rinnova l’interpretazione dell’art 76 DPR 602/1973 modificato dal DL 69/2013 sulla non pignorabilità della prima casa da parte di Equitalia: neppure le procedure già iniziate possono continuare.

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