Bonus mobili: novità

BONUS MOBILI – CIRCOLARE 7/E/2016

L’Agenzia delle Entrate con la circ. 7/E/2016 ha da ultimo ridefinito le modalità di accesso al bonus mobili e grandi elettrodomestici e dal 2016 anche per il bonus mobili per le giovani coppie.

Sino a pochi giorni fa il bonifico attraverso il quale era necessario acquistare i mobili o gli elettrodomestici per fare poter richiedere il bonus doveva essere un “bonifico parlante”, nella causale doveva cioè riportare la norma agevolativa e il codice fiscale del beneficiario, la detrazione e il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (e per il quale è prevista anche la trattenuta della ritenuta del 4%). Questa regola imposta dalle stesse Entrate nel 2013 prevedeva che se il pagamento era effettuato secondo bonifico bancario o postale era necessario utilizzare il bonifico predisposto da banche e poste, dunque il versamento, per chiarirsi, non poteva esser fatto via home banking, né tantomeno attraverso carte di pagamento. Il processo era insomma molto farraginoso.

La circolare citata chiarisce che con riferimento alle spese del 2015 relative agli acquisti ammissibili al bonus mobili e grandi elettrodomestici e per il bonus giovani coppie per le spese del 2016, saranno ammissibili anche i bonifici semplici, ovvero non parlanti.

Come abbiamo ricordato qualche tempo fa inoltre per queste spese, poi, continua ad essere possibile il pagamento con la carta di debito (bancomat), o la carta di credito

Restano non ammessi tra i metodi di pagamento:

gli assegni bancari;

i contanti;

altri mezzi di pagamento differenti da bonifico e carte.

 

 

Detrazione iva delle abitazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell’acquisto di abitazioni acquistate direttamente da imprese costruttrici.

In particolare il comma 56, Legge di Stabilità 2016 ha previsto una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto, effettuato entro il 2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.

 

Interesse legale

Il decreto 11 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato il saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, fissandolo nella misura dello 0,2% (rispetto allo 0,5% del 2015).

Caldaie e reverse charge

Per la caldaia può trovare applicazione il reverse charge

La nuova lettera a-ter) dell’articolo 17, comma 6 D.P.R. n. 633/1972 ormai si appresta a spegnere la prima candelina, ma la confusione in alcuni casi è ancora tanta, nonostante l’Agenzia delle entrate con la C.M. n. 14/E/2015 abbia tentato – con un discreto successo per alcuni aspetti – di chiarire l’ambito applicativo delle “nuove” ipotesi di reverse charge.

Introdotte ad opera dell’articolo 1, comma 69 L. n. 190/2014 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2015 le nuove ipotesi di inversione contabile riguardano specifiche prestazioni di servizi inerenti gli edifici. Nello specifico, ricordiamo si tratta delle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento.

Con il citato documento di prassi – C.M. n. 14/E/2015 – l’Agenzia ha chiarito che, dal punto di vista oggettivo, rientrano nelle condizioni di applicazione dell’inversione contabile le sole prestazioni – operazioni – descritte nei codici ATECO individuati nella stessa circolare, purché le stesse siano riconducibili ad edifici, senza prevedere particolari limitazioni di tipo soggettivo, come è invece previsto per la disposizioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 6 dell’articolo 17 D.P.R. n. 633/1972 (per brevità il c.d. reverse charge del settore edile). In altri termini è possibile affermare che il codice ATECO:

 non è rilevante sotto il profilo soggettivo, a differenza del reverse charge in edilizia;

 è invece indispensabile per stabilire se, dal punto di vista oggettivo, l’operazione (prestazione di servizi) posta in essere è da ricondurre o meno alle nuove ipotesi di inversione contabile.

Ciò che conta, quindi, è stabilire se l’operazione è tra quelle attività elencate nei codici ATECO indicati dall’Agenzia delle entrate nella C.M. n. 14/E/2015.

Uno dei dubbi più diffusi in merito all’applicazione o meno dell’inversione contabile riguarda le operazioni relative al settore idraulico, in particolare, le domande più ricorrenti sono:

  1. l’acquisto e l’installazione della caldaia rientra tra le nuove ipotesi di inversione contabile?
  2. La manutenzione della caldaia rientra tra le nuove ipotesi di inversione contabile?
  3. La sostituzione della pompa di calore della caldaia rientra tra le nuove ipotesi di inversione contabile?
  4. La sostituzione della caldaia per mal funzionamento o rottura rientra tra le nuove ipotesi di inversione contabile?
  5. La pulizia periodica e il controllo dei fumi rientrano tra le nuove ipotesi di inversione contabile?
  6. Il collaudo dell’impianto di riscaldamento rientra tra le nuove ipotesi di inversione contabile?

Le domande – dubbi – sopra esposti rappresentano il dubbio quotidiano per gli operatori del settore, in quanto, il timore di emettere una fattura in modo errata è costante e ciò che si vuole evitare è l’applicazione di comportamenti “estremisti”, ossia l’applicazione generalizzata dell’inversione contabile o dell’esercizio del diritto di rivalsa dell’iva.

Le prestazioni di cui sopra apparentemente potrebbero essere tutte riferibile alla categoria delle installazioni di impianti, di conseguenza è necessario ricercare tra i codici di “installazione” di impianti relativi ad edifici individuati e descritti dall’Agenzia nel già citato documento di prassi per stabilire la rilevanza o meno ai fini dell’inversione contabile. A tal proposito la C.M. n. 14/E/2015 fa riferimento alle prestazioni descritte nei codici ATECO 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02 e 43.29.09.

Una prima analisi da condurre è quella relativa alla volontà delle parti coinvolte nell’operazione in questione, in quanto è necessario stabilire se la stessa è riconducibile o meno ad una fornitura con posa in opera che, come noto, rappresenta un’operazione esclusa dall’ambito applicativo dell’inversione contabile, poiché assimilata all’ipotesi di cessione di beni. La seconda analisi da condurre è di tipo soggettivo, in quanto è opportuno stabilire “chi” è il soggetto che procede con l’installazione della caldaia.

Nel caso in cui ad effettuare l’installazione della stessa sia il soggetto che svolge l’attività di produzione e/o commercio di caldaie l’operazione di cui al pt. 1) che precede è da ricondurre alle operazioni di cessione (esclusa dall’inversione contabile), essendo la posa della caldaia un aspetto accessorio alla cessione del bene, ricordando che eventuali semplici adattamenti e personalizzazioni non modificano la natura dell’operazione.

La conclusione a cui si è giunti – applicazione dell’Iva e non dell’inversione contabile – trova conferma nella R.M. 5.7.76 n. 360009, secondo cui l’aspetto soggettivo di cui sopra è utile ad individuare la volontà delle parti e quindi il trattamento Iva in questione.

Nel caso di cessione e installazione dell’impianto di riscaldamento effettuata da un soggetto diverso dal produttore l’operazione non configura una cessione di beni con posa in opera poiché, in linea con quanto considerato nel caso precedente e con la R.M. 5.7.76 n. 360009, l’effettuazione dell’installazione da parte di un soggetto diverso rispetto al soggetto produttore dell’impianto – e da quest’ultimo incaricato – rende possibile considerare l’installazione come prestazione autonoma (non accessoria), riconducibile al codice ATECO 43.22.01 (“Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento”). La singola prestazione sarà dunque assoggettata a reverse charge.

Le ipotesi di cui ai punti 2) e 3) che precedono, invece, sono riconducibili alle ipotesi “classiche” della manutenzione e di conseguenza riconducibili all’ipotesi di applicazione dell’inversione contabile nel caso in cui il soggetto fruitore del servizio sia un soggetto passivo d’imposta. Si ritiene possa rientrare in tale ipotesi anche la sostituzione della pompa di calore, in quanto qualificabile come manutenzione, ossia mantenimento in efficienza dell’impianto costituente parte integrante dell’edificio e quindi, riconducibile a tale concetto.

Più complessa risulta essere la questione di cui al pt. 4) sostituzione delle caldaia per mal funzionamento o rottura della stessa. Apparentemente l’operazione nasce come una manutenzione, tuttavia, possono essere adottare le medesime conclusioni a cui si è giunti con riferimento alla questione di cui al pt. 1), rendendo quindi necessario stabilire “chi” è il soggetto che procede con l’esecuzione dell’operazione.

La pulizia delle caldaie o impianti similari (pt. 5) rientra nella manutenzione, contraddistinta dal codice Ateco riconducibile al gruppo 43.2. Si fa presente che con la R.M. 15/E/2013 dell’Agenzia delle entrate, è stata definita come manutenzione ordinaria anche la revisione periodica obbligatoria degli impianti nonché il controllo dei fumi.

Di conseguenza, se tali prestazioni sono effettuate nell’ambito di un edificio, sono assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge, a condizione che siano effettuate nei confronti di un qualunque soggetto passivo IVA.

Le prestazioni di collaudo dell’impianto di riscaldamento (pt. 6) sono infine escluse dal reverse charge, in quanto individuabili nel codice ATECO 71.20.10, codice non individuato tra le nuove operazioni di cui alla lettera a-ter) dell’articolo 17 D.P.R. n. 633/1972.

In conclusione, per la caldaia non c’è un unico trattamento ai fini Iva, dipende da fattori di tipo soggettivo e oggettivo valutabili caso per caso.

Medici «di famiglia» esonerati da fatturazione elettronica

Le Entrate confermano che per certificare il compenso è sufficiente il cedolino emesso dalla ASL

I medici generici, che esercitano in regime di convenzione con il Sistema sanitario nazionale, non sono tenuti ad emettere fattura elettronica nei confronti della ASL, dalla quale ricevono i compensi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 98, pubblicata ieri, 25 novembre 2015.

Come già indicato nella precedente risoluzione n. 88 del 19 ottobre 2015, difatti, le disposizioni in materia di fatturazione non sono mutate a seguito dell’introduzione degli obblighi di emissione della fattura in formato elettronico nei confronti della P.A., ai sensi dell’art. 1, comma 209 e seguenti della L. 24 dicembre 2007 n. 244.

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, il legislatore italiano nell’adeguarsi alla normativa comunitaria (direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) “non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ordinaria”, avendo quale obiettivo “la piena equiparazione delle fatture elettroniche a quelle analogiche e dunque, in prospettiva, la rimozione di ogni vincolo che a ciò possa frapporsi”.

La già illustrata conseguenza è che “continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore”. Traslando i concetti sopra esposti nel caso oggetto della risoluzione n. 98, si deve rilevare che i medici sono esonerati dagli obblighi di fatturazione a norma dell’art. 2 del DM 31 ottobre 1974.

Tale disposizione prescrive che “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del DPR 633/72”.

Naturalmente, il cedolino emesso dalle ASL in favore dei medici di medicina generale che operano in convenzione con il Sistema sanitario nazionale deve contenere gli elementi e i dati previsti dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72, oltre che l’emissione in triplice esemplare richiesta dal menzionato art. 2 del DM 31 ottobre 1974, di modo che: – il primo sia consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati; – il secondo consegnato o spedito all’ufficio IVA competente su base provinciale; – il terzo conservato presso la ASL.

Soluzione in linea con le indicazioni già rese dall’INPS

La soluzione adottata dall’Agenzia, oltre che con le disposizioni in materia di IVA, è coerente con le indicazioni già rese dall’INPS (messaggio n. 7842 del 20 ottobre 2014), alla luce delle quali – pur a seguito delle novità in materia di fatturazione elettronica – “l’Istituto continuerà ad emettere, per i compensi dovuti ai medici che effettuano visite di accertamento medico legale domiciliare, con le consuete modalità, i fogli di liquidazione dei corrispettivi senza utilizzo del Sistema di interscambio valido per le fatture elettroniche”.

 

News bozza Legge Stabilità 2016

Tutte le novità del disegno di Legge di Stabilità 2016 approvato il 15 ottobre 2016

 

IMU
  • Abolizione dell’imposta sull’abitazione principale, anche sulle case di lusso adibite ad abitazione principale, nonché sui terreni agricoli (in questo caso vi sono delle modifiche importanti sulle norme già a suo tempo introdotte);
  • abolizione dell’imposta sui c.d. macchinari imbullonati tramite una procedura particolare che li esclude dal novero della rendita catastale.
TASI Scompare la TASI nelle seguente situazioni:

  • in caso di immobile destinato dal proprietario ad abitazione principale per sé e la propria famiglia;
  • in caso di immobile affittato dal proprietario ma destinato dall’inquilino (possessore) ad abitazione principale per sé e per i propria famiglia.
Taglio aliquota IRES Previsto dal 2017 il taglio dal 27,5% al 24% dell’IRES, salvo anticipare la riduzione al 2016 se verrà concessa una maggiore flessibilità nei conti da parte dell’Unione Europea.
Super ammortamenti per i beni acquistati dal 15 Ottobre Altra misura favorevole alle imprese è quella che mira a consentire il super ammortamento al 140% che dovrà essere ripartita in modo lineare sulla vita utile del bene. Da quanto si apprende la misura agevolativa si applicherà ai beni acquistati nel 2016 e anche quelli acquisti nell’ultimo trimestre del 2015 a partire dal 15 Ottobre.
Aumento del limite dei ricavi per i forfettari Nella bozza della Legge di Stabilità 2016 vengono introdotti dei nuovi limiti di ricavi per il regime forfettario aumentando le attuali soglie (diversificati sulla base dell’attività svolta) con un incremento di 10.000 euro per tutti che diventa di 15.000 euro per i professionisti aumentando così il limite per quest’ultimi a 30.000 euro.
Bonus edilizi prorogati per il 2016 Il disegno di Legge di Stabilità 2016 varato dal Governo nella giornata di giovedì 15 ottobre proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2016, la detrazione Irpef del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e del 50% per le ristrutturazioni e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Sale il limite del contante Tra le novità dell’ultima ora contenute nel disegno di Legge di Stabilità 2016 spicca l’aumento del limite del contante dai 999,99 euro attuali a 3.000,00 euro.
Assegnazione beni ai soci: nuova opportunità Il Legislatore reintroduce la possibilità di far fuoriuscire gli immobili pagando una imposta sostitutiva:

  • delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;
  • che diventa dal 10,5% se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione. Nelle precedenti versione della norma le società di comodo erano escluse dalla possibilità di fruire della norma agevolativa.

Per quanto riguarda il socio, si prevede che l’eventuale distribuzione di utili in natura sia esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 47 del Tuir.

Rivalutazione dei beni aziendali e rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche Relativamente alla rivalutazione di quote e terreni il disegno di legge ripropone la possibilità, per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni che possono produrre effetti sulla determinazione delle plusvalenze tassabili, ai sensi dell’art. 67, D.P.R. 917/1986 (Tuir). 

Per quanto riguarda la rivalutazione dei beni d’impresa il D.D.L. di Stabilità 2016 prevede:

  • l’adeguamento dei valori di beni e partecipazioni già risultanti dal bilancio dell’esercizio 2014 e ancora posseduti al termine di quello successivo.
  • il versamento di  un’imposta sostitutiva:
  • del 16% per i beni ammortizzabili;
  • del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).

ð  la possibilità di affrancare la riserva in sospensione d’imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione versando un ulteriore tributo del 10 per cento.

Iva ridotta anche per i quotidiani on line  Una delle novità introdotte dalla Legge dì Stabilità 2016 riguarda l’applicazione dell’aliquota ridotta IVA anche per giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici diffusi on line. È quanto previsto dall’attuale art. 44 del disegno di Legge di Stabilità 2016 approvato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 15.10.2015.
Canone RAI in bolletta Si prevede una riduzione progressiva della tassa, nel senso che per il primo anno (2016) l’ammontare del canone sarà di 100 euro, contro gli attuali 113,50, e (se la misura si rileverà efficace) l’importo scenderà a 95 euro nel 2017.Spetterà a un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà essere emanato entro 45 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità (1° gennaio del 2016), individuare i criteri per l’attuazione della misura, oltreché stabilire le modalità per riversamento all’Erario delle somme incassate dai vari operatori del settore dell’energia.

 

Riforma sanzioni amministrative Anticipo di un anno dell’entrata in vigore delle nuove e più favorevoli misure in tema di sanzioni amministrative tributarie. Se l’intervento verrà confermato, già dal 1° gennaio prossimo troveranno applicazione per molte violazioni la riduzione delle sanzioni tracciata nel segno della proporzionalità dal Decreto Legislativo 158/2015 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» appena 10 giorni fa.
IRAP in agricoltura e pesca Abrogazione IRAP per attività agricole e di pesca
Iva e procedure concorsuali Si da la possibilità di rettificare l’imposta sul valore aggiunto al momento dell’apertura del fallimento del soggetto debitore e non sarà più necessario attendere la ripartizione dell’attivo fallimentare. Un’accelerazione che di fatto si traduce in una maggiore chance di liquidità per i creditori in quanto possono detrarre l’Iva dall’importo dovuto (e quindi versare di meno) o chiederla a rimborso. In questo modo, tra l’altro, si realizzerebbe un intervento in continuità con quanto già avvenuto per le imposte dirette, per le quali la deduzione delle perdite su crediti non riscossi può avvenire all’apertura del fallimento.
Art-bonus Viene reso permanente e fissato al 65% lo sconto fiscale introdotto dall’art bonus, il credito d’imposta a favore di chi aiuta la cultura.
Tax credit per il cinema e l’audiovisivo Rifinanziato il fondo per il tax credit per il cinema e l’audiovisivo
Le novità sul fronte lavoro
Sgravio contributivo Sul fronte degli sgravi contributivi concessi per i neo assunti a tempo indeterminato, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014), il Governo conferma la volontà di stabilizzare l’incentivo anche per le assunzioni effettuate nel 2016, ma in misura e durata ridotta. Infatti, in luogo dell’originario sgravio massimo di 8.060 euro, dovrebbe trovare posto una riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, e non più 36 mesi come finora previsto. Una misura che secondo le stime dell’Esecutivo porterà complessivamente a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017.
Pensionati Buone nuove anche per i pensionati. Infatti, è previsto un leggero aumento delle soglie di reddito della “no tax area”, che dovrebbe passare:

  • dagli attuali 7.750 euro a 8.000 euro, per i pensionati con età anagrafica superiore ai 75 anni;
  • dagli attuali 7.500 euro a 7.750 euro, per i pensionati con età anagrafica inferiore ai 75 anni.
Settima salvaguardia Si riapre la partita sulla settima operazione di “salvaguardia” degli esodati, ossia quei soggetti che non hanno ancora maturato i requisiti della Legge Fornero per accedere al pensionamento.
Opzione donna A sorridere saranno anche le quote rosa. Infatti, il regime sperimentale per le donne (c.d. “opzione donna”) che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti.
Part time Per quanto concerne la flessibilità in entrata l’intento dell’Esecutivo è quello di accompagnare i lavoratori più anziani al pensionamento in maniera attiva. In pratica, chi intende chiedere il part-time potrà farlo senza che l’interessato riceva penalizzazione sul trattamento previdenziale che andrà a percepire, in quanto lo Stato si farà carico dei contributi figurativi. In tal caso, sarà Il datore di lavoro a dover corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.

Invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti al Sistema Tessera Sanitaria

Le farmacie, le aziende sanitarie locali, medici e odontoiatri sono gli operatori sanitari tenuti ad effettuare l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti al Sistema Tessera Sanitaria, per la predisposizione del modello 730. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Decreto 31 luglio 2015 ha reso note le modalità relative all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ossia, il nuovo adempimento stabilito dal comma 3 dell’articolo 3, D.Lgs. n. 175/2014, in base al quale i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate alcune informazioni inerenti a tali spese. Ambito soggettivo: gli operatori sanitari – Ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 175/2014 i soggetti interessati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono rispettivamente: •Le farmacie pubbliche e private; •Le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari; •I medici e odontoiatri. Ambito oggettivo: le prestazioni sanitarie – Come indicato nell’allegato A del citato decreto, le prestazioni oggetto di comunicazione si differenziano a seconda del soggetto che eroga la prestazione sanitaria. In particolare, rientrano tra le prestazioni oggetto di comunicazione quanto di seguito riportato: Farmacie pubbliche e private •Ticket (quota fissa e/o differenza con generico); •Acquisto o affitto di protesi sanitarie; •Acquisto di medicinali; •Spese riguardanti l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); •Altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa etc.); •Altre spese sanitarie non comprese nell’elenco. Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN •Ticket (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto); •Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; •Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; •Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; •Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero; •Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate); •Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti; •Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort; •Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; •Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; •Cure termali, previa prescrizione medica; •Altre spese sanitarie non comprese nell’elenco. Medici e odontoiatri •Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica; •Visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; •Prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica; •Interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri; •Certificazioni mediche; •Altre spese sanitarie non comprese nell’elenco. I dati da comunicare – Come emerge dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 103408/2015 del 31 luglio 2015, per ciascuna spesa o rimborso i dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria sono: •Codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; •Codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3 D.Lgs. n. 175/2014; •Data del documento fiscale che attesta la spesa; •Tipologia della spesa; •Importo della spesa o del rimborso; •Data del rimborso. Termini e modalità di invio dei dati – Per quanto concerne la tempistica di invio dei dati, si fa presente che la stessa deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa da parte del contribuente. Per l’anno 2015, le spese oggetto di monitoraggio sono quelle sostenute a partire dalla data del 1° ottobre 2015, con il conseguente obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2016 in relazione alle spese sanitarie sostenute a decorrere da tale data e fino al 31 dicembre 2015. Come precisato dal Mef nel citato Decreto, i dati possono essere trasmessi anche tramite le associazioni di categoria e i soggetti terzi abilitati all’invio telematico. A tal fine, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, è necessaria una specifica abilitazione al Mef per l’invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante. L’invio dei dati riguardanti le spese richiede, però, ancora una serie di passaggi propedeutici all’operazione. Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria l’elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici per consentire il rilascio agli interessati della necessaria abilitazione ai servizi telematici del Sistema Tessera Sanitaria.

Riammissione dilazione Equitalia

Il 31 luglio scade la possibilità di richiedere a Equitalia la riammissione alla dilazione per chi è decaduto dalla rateazione entro il 31 dicembre 2014 a causa del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. La conversione del Milleproroghe (Dl 192/2014), infatti, ha riaperto i termini per la riammissione al nuovo beneficio. In caso di verifica dei presupposti per la spettanza del beneficio e di accoglimento della richiesta da parte di Equitalia, il contribuente riceverà direttamente al proprio indirizzo il piano di dilazione e i bollettini per il pagamento. In caso di documentazione carente allegata alla richiesta, invece, l’agente della riscossione chiederà una sua integrazione per l’eventuale ammissione alla nuova dilazione o, in caso di esito negativo per mancanza dei requisiti, comunicherà al contribuente il rigetto dell’istanza e i motivi. Il nuovo piano di rateazione concesso si potrà estendere fino a 72 rate mensili (vale a dire fino a un massimo di sei anni) e non sarà ulteriormente prorogabile. Soltanto i debiti inclusi in una precedente rateazione non rispettata e per cui il contribuente è decaduto entro il 31 dicembre 2014 potranno essere nuovamente dilazionati secondo il numero di rarte inizialmente concesso. I debiti, invece, eventualmente sorti dopo e, quindi, non legati a una rateazione decaduta entro il 31 dicembre 2014, seguiranno le regole generali attualmente vigenti in materia di rateazioni, ivi incluso la verifica dell’Isee o degli altri parametri di bilancio, in caso di importi superiori a 50 mila euro. In sostanza, a prescindere dall’entità del debito, in caso di richiesta di riammissione al beneficio della dilazione, ricorrendone i presupposti, Equitalia non potrà procedere né con l’eventuale iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o cointestati al debitore né tantomeno al pignoramento dei suoi beni (mobili) e all’espropriazione immobiliare. Infine, il contribuente riammesso non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Al contrario, qualora l’istanza di riammissione al beneficio non dovesse essere accolta o qualora il contribuente riammesso non riuscisse ad onorare con puntualità i pagamenti delle singole rate, Equitalia eserciterà certamente i propri poteri, mediante l’attivazione di misure cautelari e/o esecutive.

Spesometro 2015

La scadenza dello spesometro è prevista  il 10 aprile per i contribuenti mensili e il 20 aprile per i trimestrali.

L’obbligo dello Spesometro riguarda  tutti i contribuenti soggetti passivi Iva, che anche per il 2014 devono procedere alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti Iva clienti e fornitori relative al 2014 :

– senza alcun limite d’importo se soggette a fattura (o con fattura emessa spontaneamente anche in assenza di obbligo perché collegata all’emissione di ricevuta fiscale o scontrino).

– se d’importo uguale o superiore ad Euro 3.600 comprensivo di Iva, se non soggette a fattura.

 Sono obbligati alla compilazione dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva, in particolare anche i soggetti:

– in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli artt. 18 e 19 DPR 600/1973, in particolare i medici;

gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole;

i non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente;

– che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis DPR. 633/1972; l’obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall’emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l’esonero ex art. 36-bis.

– che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 13 della L. 388/2000 nonche’ gli ex minimi.

 Soggetti esclusi

– i contribuenti minimi che non addebitano Iva in fattura;

– gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (quindi sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;

 Lo Spesometro può essere compilato utilizzando due modalità alternative, ossia in forma analitica (fattura per fattura) ovvero in forma aggregata (come si faceva un tempo riportando i totali annuali per ciascun cliente/fornitore).

Le due modalita’ non possono coesistere nella stessa Dichiarazione per cui la scelta effettuata vincola l’intero contenuto dello Spesometro.

Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a:

– acquisti da operatori economici di San Marino

– acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34 c. 6 DPR 633/72 ;

– acquisti di beni/prestazioni di servizi legati al turismo (attenzione: cio’ riguarda solo gli operatori esteri che possono pagare per contanti, pertanto non ci interessa; in particolare non poniamoci problemi nel caso di fatture ricevute da agenzie di viaggi, che vanno trattate normalmente).

Comunicazione analitica

Scegliendo la forma analitica si compilano i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute.

Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: il modello prevede l’indicazione degli importi delle note di variazione emesse e ricevute rispettivamente nei quadri NE e NR, in cui devono essere indicati gli estremi della controparte (cliente o fornitore), data del documento, data di registrazione, importo e imposta.

Qui occorre far riferimento al momento della registrazione (articoli 23, 24 e 25 del decreto IVA) ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione (art. 6/633) delle operazioni.

Comunicazione aggregata

Scegliendo la forma aggregata si compila il quadro FA del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per quelle senza fattura.

Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: le istruzioni al quadro FA precisano che esse sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all’operazione principale (come eravamo abituati in passato).

Qui occorre far riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

 Nello Spesometro vanno indicate le operazioni:

– imponibili alle varie aliquote;

 non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;

– assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis decreto Iva);

– per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva);

– classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93;

 esenti (art. 10 decreto Iva);

– gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE;

– soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva ;

– soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia); l’acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l’apposita casella 6 “Op. in reverse charge”. Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale d’oro e d’argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all’art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all’art. 74 c. 7 e 8 del decreto.

– le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all’obbligo di fatturazione;

– le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa;

– la destinazione di beni a finalità estranee all’impresa (cd. “autoconsumo”);

– fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonche’ quelle già sottoposte a monitoraggio dall’Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali:

  • le importazioni(in quanto risultanti da bolletta doganale e gia’ note al Fisco);
  • gliacquisti da San Marino, senza Iva all’origine, registrati con autofattura, perche’gia’ comunicatinel corso del 2014 col modello polivalente – quadro SE;
  • le esportazioni direttedi cui all’art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
  • le operazioni dicessione o acquisto in ambito comunitarioperche’ già acquisite mediante i modelli Intra;
  • leoperazioni con paesi Black List, perche’ gia’ comunicate nel 2014; attenzione: se non abbiamo comunicato le operazioni inferiori a  € 500, queste non sono escluse dallo Spesometro.

Si ricorda che poiché con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.2.2014, è stata disposta l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi “black list”, le operazioni poste in essere dal 24.2.2014 con soggetti ivi residenti non dovevano più essere incluse nel quadro BL, relativo alla comunicazione “black list;

  • leprestazioni di servizio intracomunitarierese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi)
  • lespese anticipate in nome e per contodel cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633;
  • leoperazioni di cui all’art. 74,c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali “operazioni fuori campo IVA”.
  • leoperazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria,ai sensi dell’art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); attenzione: l’esclusione non riguarda le fatture d’acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori.
  • leoperazioni costituenti passaggi internidi beni tra rami d’azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell’attività Iva).
  • leoperazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600,qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l’obbligo di comunicazione dell’operazione);
  • leoperazioni non rilevanti Iva fuori campoper mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).
  • operazioni finanziarie esenti IVAex art. 10 DPR n. 633/72.

In caso di dubbi se inserire o meno un’operazione, ricordarsi che “melius est abundare quam deficere”.

Scadenze

La comunicazione dello Spesometro deve essere trasmessa unicamente attraverso l’invio di un file telematico (utilizzando Entratel, Fisconline o a mezzo intermediario abilitato) entro il:

10 aprile 2015 per i contribuenti mensili

20 aprile 2015 per i contribuenti trimestrali

30 aprile 2015 operatori finanziari

Sanzioni

L’omissione o l’incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l’applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065).

 

Responsabilità solidale nei subappalti

Appalti: la responsabilità solidale fiscale dopo il c.d. decreto semplificazioni fiscali

L’art. 28 del d.lgs. Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, n. 175 del 21 novembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 novembre, introduce un importante intervento in tema di responsabilità fiscale nell’ambito dei rapporti di appalto e subappalto abrogando i commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del d.l. n. 223/2006 (convertito dalla l. n. 248/2006).

Tali disposizioni (come novellate dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012) prevedevano che in caso di appalto di opere o servizi, l’appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale veniva meno nel caso in cui l’appaltatore ponesse in atto specifici controlli ed adempisse a determinati oneri burocratici (definiti dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 40-E, 8 ottobre 2012). In particolare, l’appaltatore, al fine di escludere la propria responsabilità solidale, era chiamato ad acquisire, prima del versamento del corrispettivo, la documentazione attestante l’esecuzione degli adempimenti sopracitati, scaduti alla data del versamento. L’appaltatore poteva inoltre sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

Stessi oneri incombevano in capo al committente che doveva provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante gli adempimenti di cui sopra, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Anche il committente poteva sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della documentazione. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente era però punita con una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo poteva variare da euro 5.000 a euro 200.000, se il versamento delle ritenute non era stato correttamente effettuato dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Questo intervento elimina definitivamente dal nostro ordinamento l’autonomia della responsabilità solidale in materia fiscale nell’ambito di appalti e subappalti. In questo senso infatti già si era mosso il d.l. n. 69/2013 che aveva modificato l’art. 35 del d.l. n. 223/2006 eliminando l’analogo obbligo esistente in capo a committente ed appaltatore (nei confronti dei subappaltatori) con riferimento al versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

Può pertanto affermarsi che i pagamenti da effettuare in seguito al 13 dicembre 2014, (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014) saranno liberati dagli oneri burocratici sopra descritti. Più problematico è invece stabilire la sorte di eventuali violazioni che siano state già commesse, ma non ancora accertate.

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